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STATUTO
Art. 1 E'
costituita una libera associazione, denominata "Circolo Fotografico LA
FINESTRA" con sede in Porcia, via Roveredo n° 67, alla quale
possono aderire tutte le persone che lo desiderano, indipendentemente
dalla loro età, sesso, condizione sociale convinzioni
politiche e religiose.
Art. 2
L'associazione che non ha fini di lucro, si propone di
costituirsi come centro di coordinamento per attività culturali
a qualsiasi livello. In particolare si prefigge i seguenti scopi:
a) creare dei momenti di aggregazione per quanti
hanno in comune la passione per la fotografia, favorendo lo scambio
reciproco d'esperienze, sia di tipo tecnico-fotografico, che culturale
ed artistico;
b) contribuire all'arricchimento culturale dei soci
e simpatizzanti, mediante l'organizzazione di corsi, conferenze,
proiezioni, pubblicazioni di opuscoli informativi, ed ogni altra
iniziativa ritenuta utile al conseguimento di tale scopo;
c) favorire la diffusione della fotografia intesa
come mezzo di interpretazione della realtà sociale.
Art. 3 I soci
e loro adesioni:
I soci si dividono in due categorie: soci ordinari e
soci onorari.
Sono soci ordinari, tutti gli iscritti al circolo che abbiano versato
la quota sociale, sono soci onorari quelle persone nominate dal
Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo che con la loro opera
hanno onorato e fatto crescere il nostro Circolo.
L'adesione a soci comporta la dichiarazione scritta
di accettazione del presente statuto, del regolamento interno approvato
dall'Assemblea ed al versamento della quota sociale, che nella prima
iscrizione risulta maggiore rispetto al rinnovo, e viene quantificata
dall'Assemblea dei soci di anno in anno.
Tutti i soci hanno diritto di voto e possono
concorrere alle cariche sociali.
Art. 4 La
qualifica di socio si perde in seguito al mancato versamento della
quota sociale annua, per rinuncia, nonché nel caso di
trasgressione delle norme statutarie, per esclusione deliberata dal
voto favorevole dei due terzi del Consiglio Direttivo.
Art. 5 La
durata dell'associazione è illimitata, ed il suo scioglimento
può essere deciso solo da un'Assemblea straordinaria dei soci,
convocata a norma di statuto, che delibera a maggioranza dei due terzi.
Art. 6
L'esercizio finanziario e sociale ha inizio il 1° gennaio di
ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Art. 7 Organi
dell'associazione sono:
L'Assemblea generale dei soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 8
L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno dal
Consiglio Direttivo.
Entro il 31 dicembre dell'anno in corso per:
a) l'approvazione della relazione consuntiva del
Consiglio Direttivo sulla attività del Circolo;
b) il rinnovo delle cariche sociali;
c) la designazione e l'approvazione degli importi
delle quote sociali per il nuovo anno;
d) la formulazione di proposte per l'attività
del nuovo anno sociale.
Entro il 31 gennaio per:
a) l'approvazione del bilancio consuntivo;
b) l'approvazione del programma minimo, proposto dal
Consiglio Direttivo tenendo presente le indicazioni formulate
dall'Assemblea durante la seduta precedente;
c) deliberare su ogni altro oggetto che il Consiglio
Direttivo ritenga di sottoporre alle sue decisioni, ogni qualvolta il
Consiglio stesso lo ritenga necessario.
Art. 9 La
convocazione dell'Assemblea viene fatta a mezzo avviso scritto da
inviare a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza. Detto
avviso dovrà indicare il luogo, l'ora, nonché gli
argomenti all'ordine del giorno.
L'Assemblea é validamente costituita in prima convocazione,
quando sono presenti o rappresentati la maggioranza dei soci in regola
con le quote sociali dell'esercizio in corso, e delibera a maggioranza
semplice dei presenti. Trascorsa un'ora l'Assemblea è da
considerarsi in seconda convocazione e delibera validamente a
maggioranza semplice dei presenti qualunque sia il numero.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal
Consiglio Direttivo di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo
dei soci aventi diritto di voto.
In questo caso la convocazione dovrà aver
luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono
presenti o rappresentati più della metà dei soci aventi
diritto al voto, e delibera con la maggioranza dei due terzi dei
presenti.
L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'associazione e
le modifiche dello statuto, tra cui l'eventuale variazione di sede
sociale.
Ogni socio può rappresentare alle assemblee, mediante delega
scritta, un massimo di altri cinque soci in regola con le quote sociali
dell'esercizio in corso.
Art.10 Il
Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti fra i
soci dell'Assemblea.
La carica ha durata annua ed i membri sono rieleggibili.
I consiglieri decadono dalla carica per dimissioni, o dopo tre assenze
consecutive ingiustificate dalle assemblee ordinarie e/o straordinarie
e dalle riunioni del Consiglio Direttivo, e sono sostituiti dai primi
non eletti.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
a) eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il
Segretario;
b) attuare le decisioni dell'Assemblea;
c) stipulare atti e contratti di ogni genere
inerenti l'attività sociale;
d) deliberare circa il recesso, la decadenza e
l'esclusione dei soci;
e) redigere la relazione consuntiva dell'attività svolta ed il
bilancio;
f) proporre all'Assemblea l'entità delle
quote sociali ed il programma minimo da svolgere durante l'anno;
g) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
h) preporre, a fronte di particolari impegni e quando lo ritenga utile,
delle apposite commissioni cui demandare particolari compiti. Il lavoro
delle commissioni dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte
che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da
almeno due consiglieri e delibera a maggioranza semplice dei suoi
componenti.
Art.11
Compiti del Presidente sono:
a) esercitare le funzioni di rappresentanza del
Circolo;
b) presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e
dell'Assemblea generale dei soci;
c) assicurare il regolare funzionamento degli organi
sociali;
d) assicurare il rispetto delle norme statutarie;
e) rappresentare il Circolo in giudizio e verso
terzi; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue
funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
Art.12 E'
compito del Segretario redigere i verbali di tutte le riunioni e tenere
la contabilità dell'associazione.
Art.13 Il
patrimonio dell'associazione è costituito:
a) dalle quote sociali versate annualmente dai soci;
b) da contributi e lasciti di Enti Pubblici e
privati;
c) da sottoscrizioni e donazioni.
Art.14 In
caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà
devoluto ad Ente od Istituto di pubblica utilità con le
modalità decise dall'Assemblea.
Art.15 Per
tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle
norme del Codice civile in materia di associazione.