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STATUTO
Art. 1    E' costituita una libera associazione, denominata "Circolo Fotografico LA FINESTRA" con sede in Porcia, via Roveredo n° 67, alla quale possono aderire tutte le persone che lo desiderano, indipendentemente dalla  loro età, sesso, condizione sociale convinzioni politiche e religiose.
Art. 2    L'associazione che non ha fini di lucro, si propone di costituirsi come centro di coordinamento per attività culturali a qualsiasi livello. In particolare si prefigge i seguenti scopi:     
    a) creare dei momenti di aggregazione per quanti hanno in comune la passione per la fotografia, favorendo lo scambio reciproco d'esperienze, sia di tipo tecnico-fotografico, che culturale ed artistico;
    b) contribuire all'arricchimento culturale dei soci e simpatizzanti, mediante l'organizzazione di corsi, conferenze, proiezioni, pubblicazioni di opuscoli informativi, ed ogni altra iniziativa ritenuta utile al conseguimento di tale scopo;
    c) favorire la diffusione della fotografia intesa come mezzo di interpretazione della realtà sociale.
Art. 3    I soci e loro adesioni:
    I soci si dividono in due categorie: soci ordinari e soci onorari.
Sono soci ordinari, tutti gli iscritti al circolo che abbiano versato la quota sociale, sono soci onorari quelle persone nominate dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo che con la loro opera hanno onorato e fatto crescere il nostro Circolo.
    L'adesione a soci comporta la dichiarazione scritta di accettazione del presente statuto, del regolamento interno approvato dall'Assemblea ed al versamento della quota sociale, che nella prima iscrizione risulta maggiore rispetto al rinnovo, e viene quantificata dall'Assemblea dei soci di anno in anno.
    Tutti i soci hanno diritto di voto e possono concorrere alle cariche sociali.
Art. 4    La qualifica di socio si perde in seguito al mancato versamento della quota sociale annua, per rinuncia, nonché nel caso di trasgressione delle norme statutarie, per esclusione deliberata dal voto favorevole dei due terzi del Consiglio Direttivo.
Art. 5    La durata dell'associazione è illimitata, ed il suo scioglimento può essere deciso solo da un'Assemblea straordinaria dei soci, convocata a norma di statuto, che delibera a maggioranza dei due terzi.
Art. 6    L'esercizio finanziario e sociale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Art. 7    Organi dell'associazione sono:
    L'Assemblea generale dei soci;
    Il Consiglio Direttivo;
    Il Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 8    L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno dal Consiglio Direttivo.
Entro il 31 dicembre dell'anno in corso per:
    a) l'approvazione della relazione consuntiva del Consiglio Direttivo sulla attività del Circolo;
    b) il rinnovo delle cariche sociali;
    c) la designazione e l'approvazione degli importi delle quote sociali per il nuovo anno;
    d) la formulazione di proposte per l'attività del nuovo anno sociale.
    Entro il 31 gennaio per:
    a) l'approvazione del bilancio consuntivo;
    b) l'approvazione del programma minimo, proposto dal Consiglio Direttivo tenendo presente le indicazioni formulate dall'Assemblea durante la seduta precedente;
    c) deliberare su ogni altro oggetto che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre alle sue decisioni, ogni qualvolta il Consiglio stesso lo ritenga necessario.
Art. 9    La convocazione dell'Assemblea viene fatta a mezzo avviso scritto da inviare a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza. Detto avviso dovrà indicare il luogo, l'ora, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.
L'Assemblea é validamente costituita in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati la maggioranza dei soci in regola con le quote sociali dell'esercizio in corso, e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Trascorsa un'ora l'Assemblea è da considerarsi in seconda convocazione e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti qualunque sia il numero.
    L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.    
    In questo caso la convocazione dovrà aver luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati più della metà dei soci aventi diritto al voto, e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'associazione e le modifiche dello statuto, tra cui l'eventuale variazione di sede sociale.
Ogni socio può rappresentare alle assemblee, mediante delega scritta, un massimo di altri cinque soci in regola con le quote sociali dell'esercizio in corso.
Art.10    Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti fra i soci dell'Assemblea.
La carica ha durata annua ed i membri sono rieleggibili.
I consiglieri decadono dalla carica per dimissioni, o dopo tre assenze consecutive ingiustificate dalle assemblee ordinarie e/o straordinarie e dalle riunioni del Consiglio Direttivo, e sono sostituiti dai primi non eletti.
    Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
    a) eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
    b) attuare le decisioni dell'Assemblea;
    c) stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
    d) deliberare circa il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
    e) redigere la relazione consuntiva dell'attività svolta ed il bilancio;
    f) proporre all'Assemblea l'entità delle quote sociali ed il programma minimo da svolgere durante l'anno;
    g) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
    h) preporre, a fronte di particolari impegni e quando lo ritenga utile, delle apposite commissioni cui demandare particolari compiti. Il lavoro delle commissioni dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri e delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti.
Art.11    Compiti del Presidente sono:
    a) esercitare le funzioni di rappresentanza del Circolo;
    b) presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale dei soci;
    c) assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali;
    d) assicurare il rispetto delle norme statutarie;
    e) rappresentare il Circolo in giudizio e verso terzi; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
Art.12    E' compito del Segretario redigere i verbali di tutte le riunioni e tenere la contabilità dell'associazione.
Art.13    Il patrimonio dell'associazione è costituito:
    a) dalle quote sociali versate annualmente dai soci;
    b) da contributi e lasciti di Enti Pubblici e privati;
    c) da sottoscrizioni e donazioni.
Art.14    In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad Ente od Istituto di pubblica utilità con le modalità decise dall'Assemblea.
Art.15    Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice civile in materia di associazione.